I principi costituzionali in tema di lavoro, a parte i fondamentali artt. 1 e 4, i quali pongono alla base della Repubblica proprio il lavoro, inteso come diritto e dovere sociale della persona, e per i quali lo Stato si deve impegnare ad estendere la possibilità occupazionale per tutti i cittadini, sono contenuti nel titolo III della parte prima, titolato “rapporti economici”. I più importanti sono:

  • art. 35: tutela del lavoro in tutte le sue forme, cura della formazione professionale, libertà di emigrazione
  • art. 36: diritto alla retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e sufficiente a garantire un’esistenza dignitosa, riposo settimanale e ferie retribuite irrinunciabili, riserva di legge in tema di durata massima della giornata lavorativa
  • art. 37: tutela della donna lavoratrice e del lavoro minorile
  • art. 38: finanza della sicurezza sociale: assistenza e previdenza
  • art. 39: libertà sindacale ed efficacia obbligatoria dei contratti collettivi di lavoro
  • art. 40: diritto di sciopero, regolato dalla legge.

 

Obblighi e diritti che derivano dal contratto di lavoro subordinato per il lavoratore.
I principali diritti che derivano al lavoratore subordinato dal contratto di lavoro sono: diritto alla retribuzione (a tempo, a cottimo, a provvigione, con partecipazione agli utili); diritto ad essere assegnato agli stessi compiti previsti nel contratto e non a compiti inferiori; diritto ad un giorno di riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e irrinunciabili; diritto alla riservatezza (tutela dei dati personali); diritto alla sicurezza sul posto di lavoro; diritto all’assistenza e alla previdenza.
I principali obblighi sono: prestare personalmente il proprio lavoro, usando la diligenza professionale richiesta; fedeltà all’azienda (cioè divieto di trattare affari in concorrenza con il proprio datore di lavoro, o di divulgazione di notizie riservate: cd. obbligo di riservatezza); obbligo di obbedienza alle direttive del datore di lavoro.

 

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